Ogni anno, con l’arrivo di giugno, una domanda torna puntuale dai nostri clienti e tra i lavoratori: “Ma quando arriva la quattordicesima?” La risposta, però, non è uguale per tutti. La quattordicesima non è un diritto universale riconosciuto dalla legge italiana, ma un istituto di fonte contrattuale, ovvero disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Questo significa che c’è chi la percepisce da sempre e chi non l’ha mai vista in busta paga.
In questo articolo spieghiamo cos’è la quattordicesima, chi ha diritto a riceverla, quando viene corrisposta e perché quasi sempre risulta inferiore alle altre mensilità. Un tema volutamente informativo, perché su questo istituto la normativa non ha registrato novità nel 2026: le regole sono quelle consolidate dalla contrattazione collettiva.
Cos'è la quattordicesima: fonti normative
Anzitutto la quattordicesima mensilità non trova fondamento in una norma di legge statale che ne imponga il riconoscimento a tutti i lavoratori dipendenti. Non esiste, cioè, un articolo del codice civile o un decreto legislativo che obblighi ogni datore di lavoro a erogarla. È bene ricordare che la sua fonte è esclusivamente contrattuale: è il CCNL applicato al rapporto di lavoro che stabilisce se spetta, a chi spetta, in quale misura e entro quale data va corrisposta.
Questo è il primo equivoco da chiarire. Al contrario della tredicesima (o gratifica natalizia), che è obbligatoria per la generalità dei lavoratori in forza dell’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 e della successiva contrattazione diffusa, la quattordicesima esiste solo se il CCNL di categoria la prevede espressamente.
I settori nei quali è tradizionalmente riconosciuta includono, tra gli altri, il commercio e il terziario, il turismo e la ristorazione, gli studi professionali, le assicurazioni, i pubblici esercizi, la vigilanza privata e molti comparti del lavoro domestico. Non è invece prevista in tutti i contratti del settore metalmeccanico, nell’edilizia o in altri comparti industriali, dove la retribuzione variabile può assumere forme diverse. Premesso che ogni CCNL fa storia a sé, è sempre opportuno verificare puntualmente il contratto applicato prima di fare valutazioni.
Un po' di storia: le origini della quattordicesima
L’idea di corrispondere ai lavoratori una mensilità aggiuntiva nel periodo estivo nasce nell’Italia del secondo dopoguerra, come parte di quel processo di costruzione del welfare lavorativo che si sviluppò attraverso la contrattazione collettiva tra gli anni Cinquanta e Settanta.
Il modello era chiaro: così come la tredicesima accompagnava le spese natalizie di fine anno, la quattordicesima avrebbe sostenuto le famiglie nel periodo delle ferie estive, quando le uscite straordinarie (vacanze, abbigliamento per i figli, riparazioni) si concentravano nei mesi di giugno e luglio. La logica di fondo era quella della retribuzione differita: non un aumento dello stipendio mensile, ma un accantonamento periodico che si materializzava in un’erogazione una tantum nel momento in cui le famiglie ne avevano maggiore bisogno.
Ciononostante, il mondo del lavoro è profondamente cambiato rispetto agli anni in cui questo istituto è stato concepito, e oggi molti mettono in discussione l’utilità di concentrare la liquidità in un unico momento dell’anno. Un dibattito che affrontiamo nella sezione successiva.
La situazione attuale: luci e ombre di un istituto che divide
Oggi la quattordicesima è oggetto di un dibattito sempre più frequente, che coinvolge sia i lavoratori sia i datori di lavoro. I punti di vista sono, vari, vediamone alcuni.
Dal lato dei lavoratori, cresce il numero di chi la vivrebbe volentieri come retribuzione mensile spalmata durante l’anno. Il motivo è semplice: le spese fisse (mutuo, bollette, affitto, rata del leasing, abbonamenti) sono mensili e costanti. Ricevere una somma concentrata in un unico momento non aiuta chi deve fare i conti con scadenze distribuite lungo tutto il calendario. L’idea di trasformare la quattordicesima in un aumento mensile dello stipendio base è una richiesta ricorrente nelle trattative sindacali di secondo livello, anche se raramente viene accolta nella forma richiesta.
D’altronde, dal lato dei datori di lavoro, il problema è speculare. Molte aziende hanno entrate distribuite in modo abbastanza uniforme nel corso dell’anno, senza punte di liquidità particolari nel mese di giugno. Trovarsi a dover erogare, in un arco di pochi giorni, somme equivalenti a una mensilità aggiuntiva per l’intera forza lavoro può creare tensioni finanziarie reali, soprattutto per le piccole imprese e per i professionisti con studio avviato che si trovano a corrispondere la quattordicesima ai propri dipendenti.
Quando si paga: le date variano da contratto a contratto
Uno degli aspetti più pratici (e spesso meno noti) riguarda le scadenze di pagamento. Non esiste una data unica per tutti: ogni CCNL stabilisce in modo autonomo il termine entro cui la quattordicesima deve essere corrisposta. Le principali scadenze, a titolo esemplificativo:
- CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera (ANAPA): entro il 15 giugno
- CCNL Studi professionali: entro il 30 giugno
- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (commercio): entro il 1° luglio
- CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, hotel): con la retribuzione del mese di luglio
Vale la pena sottolineare che persino all’interno di uno stesso settore merceologico le regole possono cambiare radicalmente a seconda che si applichi il contratto dell’industria o quello dell’artigianato. Il settore alimentare ne è l’esempio più chiaro: il CCNL Alimentari Industria prevede la quattordicesima, mentre il CCNL Alimentari Artigianato (che copre panificatori e imprese artigiane) non la prevede affatto.
Le fonti generiche reperibili online riportano spesso dati imprecisi o non aggiornati ai rinnovi più recenti: prima di qualsiasi valutazione, è sempre indispensabile consultare il testo del proprio CCNL o affidarsi a un Consulente del lavoro che lo conosca nel dettaglio.
Prassi aziendali e usi consolidati
A queste scadenze contrattuali si aggiunge un ulteriore livello di complessità: le prassi aziendali. In molte realtà si sono consolidati nel tempo usi e consuetudini che anticipano o spostano la data di erogazione rispetto a quella contrattuale. Ebbene, queste prassi (se sufficientemente radicate e non interrotte) possono acquistare valore vincolante per il datore di lavoro: è un profilo delicato che conviene sempre verificare con il proprio consulente del lavoro prima di modificare abitudini consolidate.
Perché la quattordicesima è più bassa delle altre mensilità: la composizione della base di calcolo
Molti lavoratori notano, al momento di ricevere la quattordicesima, che l’importo netto è inferiore rispetto alla busta paga mensile ordinaria. Questo non dipende da un errore, ma da una serie di elementi strutturali che caratterizzano questo istituto.
Innanzitutto, la quattordicesima è composta dalla sola retribuzione base (o da una percentuale di essa, come stabilisce il CCNL). Nella sua determinazione non entrano le voci variabili che compongono normalmente la retribuzione mensile come:
- straordinari,
- indennità di trasferta,
- rimborsi chilometrici,
- fringe benefit,
- compensi per lavoro notturno o festivo,
- patti di non concorrenza.
Il calcolo è quindi strutturalmente più “pulito”, il che lo rende inferiore alla mensilità ordinaria per chi riceve abitualmente queste componenti accessorie.
Inoltre, sulla quattordicesima non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR, che sono ragguagliate alle 12 mensilità ordinarie. Il risultato è che la quattordicesima viene tassata per intero, senza alcuna detrazione a ridurre il carico fiscale, con effetti percettibili sul netto in busta.
Ratei ridotti: congedo parentale e nuove assunzioni
Va inoltre tenuto conto che, i periodi di assenza non retribuita o parzialmente retribuita riducono il rateo.
Un esempio tipico è il congedo parentale (ex maternità facoltativa): durante i periodi di congedo parentale, l’INPS corrisponde al lavoratore una percentuale dello stipendio, ma la quattordicesima (in molti contratti) non matura sui giorni di assenza per congedo parentale. Questo significa che il genitore che ha usufruito di periodi di congedo nel corso dell’anno si troverà una quattordicesima proporzionalmente ridotta.
Infine, i nuovi assunti nel corso del 2026 non percepiranno la quattordicesima intera, ma un rateo proporzionale ai mesi di lavoro effettivamente prestati nell’anno. Sebbene possa sembrare un’informazione scontata, è uno dei punti su cui i neo-assunti manifestano più spesso perplessità al momento di ricevere il cedolino.
La quattordicesima in Europa: un quadro comparato
La quattordicesima mensilità non è una specificità esclusivamente italiana, ma il suo riconoscimento varia significativamente da Paese a Paese.
In Portogallo e in Grecia, la quattordicesima è prevista per legge come retribuzione aggiuntiva estiva, con modalità simili a quelle della tredicesima natalizia. In entrambi i Paesi, la crisi economica dei primi anni Dieci ha portato a tentativi (poi parzialmente rientrati) di sospendere o ridurre questo beneficio per i lavoratori del settore pubblico.
In Spagna, invece, non esiste una quattordicesima generalmente riconosciuta, ma molti contratti collettivi di settore prevedono una o più mensilità aggiuntive distribuite nel corso dell’anno, di solito a giugno e a dicembre.
In Germania, Francia e nei Paesi del Nord Europa la struttura retributiva è tradizionalmente diversa: le mensilità aggiuntive come la quattordicesima sono rare o assenti come istituto standardizzato, ma possono comparire sotto forma di bonus discrezionali, premi di produzione o quote di partecipazione agli utili, disciplinati a livello aziendale o individuale.
Nel contesto europeo, pertanto, l’Italia (insieme a Portogallo e Grecia) fa parte di quel gruppo di Paesi in cui la tredicesima e, dove prevista, la quattordicesima costituiscono elementi strutturali della retribuzione, percepiti come diritti acquisiti dalla generalità dei lavoratori pur in assenza di una disciplina legislativa unitaria.
In conclusione
La quattordicesima è un istituto semplice nella sua finalità (riconoscere ai lavoratori una mensilità aggiuntiva nel periodo estivo) ma articolato nella sua applicazione concreta. Dipende dal contratto collettivo applicato, segue scadenze diverse da settore a settore, si calcola con regole specifiche che non sempre coincidono con quelle delle altre mensilità e subisce l’influenza di eventi come le assenze per congedo parentale o le assunzioni nel corso dell’anno.
Per un datore di lavoro, conoscere con esattezza quando e come erogarla significa evitare contestazioni e gestire correttamente la liquidità aziendale nel mese di giugno. Per un lavoratore, capire come viene calcolata significa non trovarsi impreparati davanti a un importo inferiore alle aspettative.
Se vuoi verificare cosa prevede il contratto collettivo applicato nella tua azienda, calcolare correttamente i ratei o semplicemente capire se la quattordicesima spetta ai tuoi dipendenti, il nostro Studio è a disposizione per un’analisi personalizzata.
- domande Frequenti
No. La quattordicesima non è un diritto garantito dalla legge per tutti i dipendenti, ma dipende dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro. Alcuni CCNL la prevedono (commercio, turismo, studi professionali, assicurazioni, tra gli altri), altri no.
Non c’è una data unica valida per tutti: la scadenza è fissata dal singolo CCNL. A titolo orientativo, le principali scadenze cadono tra il 15 giugno e la fine di luglio, con variazioni significative da contratto a contratto. Occorre sempre verificare cosa prevede il contratto collettivo applicato, tenendo conto anche di eventuali prassi aziendali consolidate nel tempo.
Perché si calcola sulla retribuzione base, escludendo le voci variabili (straordinari, trasferte, fringe benefit, indennità speciali). A questo si aggiunge l’effetto della tassazione IRPEF senza detrazioni da lavoro dipendente che spettano solo per 12 mensilità.
No. Se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso del 2026, la quattordicesima viene corrisposta in misura proporzionale ai mesi lavorati dall’assunzione fino alla data di erogazione.
Il congedo parentale, in linea generale, non fa maturare la quattordicesima, salvo che il contratto collettivo o un accordo aziendale prevedano espressamente il contrario. La disciplina, infatti, non è fissata dalla legge ma dipende soprattutto dal CCNL applicato e, in alcuni casi, dagli accordi di secondo livello.
Per ulteriori informazioni su la quattordicesima o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.
