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La Certificazione Unica quando va inviata ai lavoratori?

La Certificazione Unica (CU) è il documento che i sostituti d'imposta consegnano ai lavoratori.
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La Certificazione Unica è uno di quegli adempimenti che, ogni anno, genera le stesse domande da parte di aziende e lavoratori, ma con qualche novità normativa che rende necessario fare il punto in modo ordinato e pratico.

In questo articolo ci concentriamo sulle scadenze di inizio 2026 (redditi 2025), sulle semplificazioni per i forfettari, sui casi in cui un lavoratore riceve più CU, sul raccordo con i termini della dichiarazione dei redditi e, infine, sulle CU dei lavoratori autonomi e dei lavoratori domestici.

Quando vanno consegnate le CU ai dipendenti?

Per i lavoratori dipendenti e assimilati (cococo, alcuni rapporti a progetto residui, ecc.) il riferimento resta l’articolo 4 del DPR 322/1998, che disciplina gli obblighi dichiarativi dei sostituti d’imposta. Negli ultimi anni la norma è stata più volte ritoccata proprio per coordinare la Certificazione Unica con il modello 730 precompilato.

La scadenza non ha quindi solo una valenza “formale”, ma incide direttamente sui dati che il lavoratore troverà già precaricati nella propria dichiarazione.

In particolare la CU 2026, relativa ai redditi 2025, deve essere consegnata al dipendente e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026. Tale data è ormai uno stabile riferimento per tutte le certificazioni che alimentano la precompilata: non solo i redditi di lavoro dipendente e assimilato, ma anche alcune tipologie di redditi di lavoro autonomo non abituale e redditi diversi. Di conseguenza, il Consulente del lavoro organizza il calendario degli adempimenti di fine anno (conguagli, chiusura paghe, controlli su imponibili e ritenute) proprio in funzione di questa scadenza.

Per una corretta gestione è quindi necessario:

  • classificare correttamente il reddito (dipendente, assimilato, autonomo occasionale, autonomo abituale);
  • assicurarci che la CU dei dipendenti sia predisposta, trasmessa e consegnata entro il 16 marzo, evitando così sanzioni ex art. 8, D. Lgs. 471/1997 per tardivo o errato invio.

Dal punto di vista del lavoratore, ricevere la CU entro il 16 marzo significa avere in mano un documento completo che riassume imponibili, ritenute IRPEF e addizionali, detrazioni per lavoro dipendente, eventuali crediti e trattenute per addizionali relative ad anni precedenti. È consigliabile che il dipendente conservi sempre una copia cartacea o digitale e che la confronti, successivamente, con il contenuto della propria dichiarazione dei redditi precompilata.

L’abolizione della CU per i forfettari

Negli ultimi due anni si è consolidata una delle novità più significative per i committenti che lavorano con professionisti in regime agevolato: l’abolizione dell’obbligo di Certificazione Unica per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) e in regime di vantaggio.

La ratio dell’intervento è da un lato semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, dall’altro di evitare duplicazioni di dati già disponibili all’Agenzia delle Entrate grazie alla fatturazione elettronica e ai flussi trasmessi tramite Sistema di Interscambio.

In pratica se il professionista o l’imprenditore individuale che emette la fattura è in regime forfettario o di vantaggio, il committente non è più tenuto a predisporre e trasmettere la CU per i compensi corrisposti.

Ciò non significa, ovviamente, che il reddito del forfettario non sia più monitorato; semplicemente, il dato viene tracciato attraverso le fatture elettroniche e gli altri adempimenti telematici già in essere. (Circuito di interscambio SDI)

Per le aziende e gli studi che commissionano prestazioni a professionisti, occorre quindi distinguere con attenzione se il soggetto è:

  • in regime ordinario, la CU resta dovuta;
  • in regime forfettario o di vantaggio, la CU non va emessa.

Quando un lavoratore riceve più CU nello stesso anno

Nella pratica quotidiana, è ormai frequente che un lavoratore si ritrovi con due, tre o anche più Certificazioni Uniche riferite allo stesso anno di imposta. Succede quando:

  • si cambiano più datori di lavoro nel corso dell’anno;
  • sono stati percepite, oltre allo stipendio, prestazioni dirette da parte dell’INPS (NASpI, maternità, cassa integrazione, ecc.);
  • vengono svolte prestazioni occasionali soggette a ritenuta d’acconto per diversi committenti.

Dal punto di vista fiscale, tutte queste CU concorrono a formare il reddito complessivo e devono essere considerate in dichiarazione. Nel caso in cui si abbia il dubbio che un datore di lavoro, l’INPS o un committente non abbiano rilasciato la CU, è opportuno sollecitarli tempestivamente, così da evitare lacune informative in fase dichiarativa.

Quando si procederà alla dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche), tutte le CU dovranno essere sommate correttamente in termini di imponibili e ritenute. La dichiarazione precompilata, disponibile dal 30 aprile 2026, recupera automaticamente le certificazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma ciò non esclude la necessità di un controllo accurato da parte del contribuente.

Poiché in passato sono state riscontrate discordanze, ad esempio per CU rettificate o inviate in ritardo, il lavoratore dovrebbe sempre confrontare il riepilogo dei redditi del 730 precompilato con i dati riportati nelle CU cartacee in suo possesso.

In presenza di più certificazioni, il supporto di un professionista riduce sensibilmente il rischio di sorprese in sede di liquidazione dell’imposta, sia in termini di debiti sia di eventuali rimborsi.

Un’ulteriore criticità tipica dei casi con più CU riguarda il conguaglio di fine anno. Se il lavoratore ha un datore di lavoro “principale” che effettua i conguagli e un altro datore “secondario” che non li effettua, l’equilibrio finale delle ritenute può risultare alterato, con possibili squilibri tra imposta dovuta e trattenuta. È proprio in queste situazioni che la dichiarazione dei redditi diventa il momento chiave per sistemare in modo corretto la posizione fiscale, facendo emergere eventuali debiti o crediti IRPEF.

Le CU dei lavoratori domestici

Meritano un approfondimento a parte le certificazioni dei lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter, assistenti familiari). In questo ambito, infatti, non esiste una vera e propria “Certificazione Unica” ministeriale, né è previsto l’invio di questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite i canali utilizzati per le CU “ordinarie”.

Il datore di lavoro domestico è una persona fisica non sostituto d’imposta; pertanto non opera ritenute IRPEF e non è tenuto agli adempimenti propri dei sostituti. Ciononostante, al lavoratore per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per esigenze di carattere previdenziale o amministrativo, serve un documento riepilogativo dei compensi percepiti e dei contributi versati.

Nella prassi, si è consolidata l’abitudine di rilasciare al lavoratore domestico una certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente entro la fine di marzo. Tale scadenza non discende da un modello ministeriale prestabilito, ma dalla necessità di fornire alla lavoratrice o al lavoratore tutti i dati necessari in tempo utile per la stagione dichiarativa.

Il documento può essere redatto su carta intestata del datore, e riporta le somme corrisposte, i contributi versati, e ogni altro elemento utile alla ricostruzione della posizione. A differenza delle CU trasmesse telematicamente dai sostituti d’imposta “classici”, questa certificazione non viene inviata all’Agenzia delle Entrate. Rimane un documento da conservare a cura del lavoratore e da utilizzare, con l’assistenza di un professionista, per il corretto inserimento dei dati in dichiarazione.

Proprio per questa ragione, il ruolo del Consulente del lavoro è spesso quello di costruire un modello di certificazione domestica coerente, chiaro e in linea con le esigenze fiscali e previdenziali del lavoratore. In tal modo si garantisce una gestione ordinata dei rapporti domestici e si riduce il rischio di errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi.

Fino a quando si può presentare la dichiarazione dei redditi

Il calendario delle dichiarazioni dei redditi si intreccia con quello della Certificazione Unica. La CU, infatti, rappresenta la base informativa sulla quale si costruisce la dichiarazione precompilata; da qui l’esigenza di anticipare al 16 marzo l’invio delle certificazioni che alimentano il 730.

Per i redditi 2025, le scadenze di riferimento, salvo eventuali spostamenti legati al calendario e a futuri provvedimenti, restano sostanzialmente in linea con gli ultimi anni. Per il modello 730 (ordinario o precompilato), la presentazione avviene normalmente entro la fine di settembre dell’anno successivo a quello di imposta. Per il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico PF), utilizzato soprattutto da titolari di partita IVA, soci di società di persone o soggetti con redditi più articolati, il termine di invio telematico è in genere fissato al 30 novembre.

Grazie a questa finestra temporale relativamente ampia, il contribuente può disporre di tutti i dati in tempo utile per effettuare controlli e verifiche. Il punto critico, tuttavia, non è tanto la scadenza formale, quanto la qualità e la coerenza delle informazioni: se le CU sono incomplete, mancanti o discordanti rispetto ai redditi effettivamente percepiti, la dichiarazione rischia di risultare errata e di generare controlli e accertamenti negli anni successivi.

Per i lavoratori dipendenti con un solo datore di lavoro e una sola CU, spesso la dichiarazione precompilata è già sufficientemente affidabile. Non appena entrano in gioco più sostituti, indennità INPS, rapporti domestici, piccoli redditi da lavoro autonomo occasionale, il controllo umano e l’assistenza di un professionista diventano invece indispensabili.

Quando si inviano le CU per autonomi, professionisti e agenti

Negli ultimi interventi di riforma, sono state differenziate le scadenze delle Cu in base alla rilevanza dei dati per la precompilata. In questo quadro, le CU riferite a lavoratori autonomi assumono una disciplina distinta rispetto a quelle dei dipendenti.

Per i redditi di lavoro autonomo occasionale senza partita IVA, la CU segue la stessa scadenza delle certificazioni dei dipendenti, quindi il 16 marzo. La logica è chiara: trattandosi di redditi che devono confluire nella dichiarazione precompilata delle persone fisiche, anche queste somme devono comparire in precompilata, e ciò è possibile solo se la certificazione arriva all’Agenzia delle Entrate entro metà marzo.

Diverso è il discorso per i redditi di lavoro autonomo abituale con partita IVA, per le provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori e figure similari. Per queste tipologie di reddito il legislatore ha previsto un termine più lungo, spostando la scadenza al 30 aprile. In sostanza, le CU che contengono esclusivamente compensi a professionisti e intermediari abituali possono essere trasmesse con un margine temporale maggiore, in coordinamento con il diverso calendario delle dichiarazioni delle partite IVA.

Risulta quindi importante la corretta qualificazione del rapporto e del regime fiscale del percipiente ad esempio: un professionista erroneamente considerato forfettario, e quindi non certificato, può trovarsi con dati non congruenti rispetto ai compensi effettivamente percepiti; al contrario, emettere CU non dovute su forfettari comporta lavoro inutile.

Cosa può fare un Consulente del lavoro su questo tema

Un Consulente del lavoro può innanzitutto aiutare aziende e datori di lavoro domestici a organizzare in modo corretto e tempestivo tutte le Certificazioni Uniche, distinguendo con precisione tra dipendenti, autonomi, agenti, forfettari e lavoratori domestici. 

Può inoltre verificare la correttezza formale e sostanziale delle certificazioni emesse o ricevute, individuando errori, omissioni e incoerenze che potrebbero generare sanzioni o conguagli indesiderati in dichiarazione.

Parallelamente, il Consulente del lavoro può affiancare i lavoratori nella lettura delle diverse CU, nel raccordo con la dichiarazione precompilata e nel corretto inserimento di redditi particolari, come quelli da lavoro domestico o derivanti da più rapporti di lavoro nello stesso anno. 

Infine, può predisporre procedure interne e istruzioni operative che rendano la gestione delle CU un processo strutturato, riducendo il margine di errore e tutelando, nel tempo, sia il sostituto d’imposta sia il percipiente.

Entro il 16 marzo 2026, data entro cui deve avvenire anche la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

No, l’obbligo è stato abolito. Il monitoraggio avviene tramite fatturazione elettronica e il Sistema di Interscambio. (SDI)

Riceve più Certificazioni Uniche, che devono essere tutte sommate in dichiarazione per calcolare correttamente imponibili e ritenute.

No. Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta, quindi rilascia una certificazione “privata” dei compensi, solitamente entro fine marzo.

Il termine è il 30 aprile, più lungo rispetto al 16 marzo previsto per dipendenti e autonomi occasionali senza partita IVA.

Per ulteriori informazioni sulle Certificazioni Uniche o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.