La normativa fiscale italiana impone un vincolo temporale preciso e inderogabile per il pagamento degli stipendi di dicembre: deve avvenire entro il 12 gennaio dell’anno successivo affinché tali somme vengano considerate fiscalmente appartenenti all’anno di competenza.
Questa disposizione, apparentemente semplice, nasconde implicazioni fiscali e contributive significative che possono avere conseguenze rilevanti sia per l’azienda che per il lavoratore.
Le vediamo insieme nell’articolo che segue.
Il fondamento normativo: l'articolo 51 del TUIR
Il principio che governa la tassazione degli stipendi di dicembre trova la sua disciplina nell’articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introdotto con il DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. La norma stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Tuttavia, è il secondo periodo del medesimo articolo che introduce la disposizione fondamentale per comprendere il tema in esame: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Questa previsione normativa configura il cosiddetto principio di cassa allargato (o cassa allargata), una deroga al tradizionale principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Secondo il principio di cassa ordinario, infatti, i redditi sarebbero tassabili nel momento dell’effettiva percezione da parte del lavoratore.
Il principio di cassa allargato estende invece il periodo d’imposta fino al 12 gennaio dell’anno successivo, consentendo di considerare fiscalmente appartenenti all’anno precedente anche le somme corrisposte entro tale termine.
L'evoluzione storica della normativa
La ratio di questa disposizione va ricercata nelle esigenze operative delle aziende e nella necessità di evitare sfasamenti temporali tra il momento della tassazione in capo al percipiente e quello della deducibilità in capo all’erogante. Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/97, si tratta di un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.
Questa previsione è strettamente connessa alla struttura del sistema fiscale italiano, dove il periodo d’imposta coincide con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Tuttavia, le esigenze operative aziendali richiedono spesso tempi di elaborazione che si estendono oltre il 31 dicembre, soprattutto per la mensilità di dicembre che include anche il conguaglio fiscale annuale.
Il principio di cassa allargato: applicazione pratica
Il principio di cassa allargato trova applicazione diretta e obbligatoria per i redditi di lavoro dipendente e per i redditi assimilati. Vediamo dal punto di vista pratico come opera questo meccanismo e quali sono le sue implicazioni.
La disposizione dell’articolo 51 TUIR si applica a:
- Redditi di lavoro dipendente (articolo 49 TUIR): tutte le retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati, inclusi stipendi, salari, mensilità aggiuntive e ogni altra competenza accessoria.
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 TUIR): compensi degli amministratori di società non titolari di partita IVA, compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, borse di studio, assegni e altri compensi assimilati.
È fondamentale sottolineare che il principio di cassa allargato non si applica ai redditi di lavoro autonomo (articoli 53 e 54 TUIR), per i quali vige invece il principio di cassa puro: il compenso è deducibile nell’anno in cui viene effettivamente pagato.
Esempio pratico di rispetto del principio di cassa allargato
Un’azienda che normalmente liquida le retribuzioni entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza può corrispondere lo stipendio di dicembre 2025 entro il 5 gennaio 2026.
Le somme in questione si considereranno fiscalmente percepite nell’anno 2025 e saranno quindi incluse nella Certificazione Unica (CU) 2025, relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2025.
Dal punto di vista del lavoratore, ciò significa che la retribuzione di dicembre, pur materialmente percepita nel 2026, sarà tassata secondo le aliquote IRPEF e le addizionali regionali e comunali applicabili al reddito complessivo del 2025.
Analogamente, ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali, del trattamento integrativo e di ogni altra agevolazione legata al reddito, si terrà conto del reddito complessivo inclusivo dello stipendio di dicembre.
Cosa accade nel caso di mancato rispetto del principio di cassa allargato
Vediamo l’esempio pratico inverso: se un’azienda che normalmente liquida le retribuzioni entro il giorno 15 del mese successivo, corrisponde lo stipendio di dicembre 2025 il 15 gennaio 2026, anzichè il 12 gennaio, le somme si considerano fiscalmente percepite nell’anno 2026 e saranno quindi incluse nella Certificazione unica successiva.
- L’azienda dovrà escludere quello stipendio dalla CU relativa ai redditi 2025 (CU da rilasciare nel 2026) perché, fiscalmente, non è reddito 2025.
- Le somme pagate il 15 gennaio 2026 saranno invece inserite nella Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2026 (da rilasciare nel 2027), insieme alle retribuzioni da gennaio a dicembre 2026.
- Per il datore di lavoro in contabilità ordinaria il costo di dicembre 2025 resta di competenza economica 2025, ma sarà deducibile fiscalmente solo nel 2026, quando avviene il pagamento, con incremento dell’imponibile 2025.
- Per il lavoratore, il reddito 2025 risulterà più basso di una mensilità, mentre il reddito 2026 risulterà più alto, con possibili effetti.
Il momento del pagamento: cosa rileva davvero
Una questione centrale nell’applicazione del principio di cassa allargato riguarda l’individuazione del momento in cui il pagamento si considera effettuato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, ciò che rileva è il momento in cui il lavoratore consegue l’effettiva disponibilità delle somme.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 20033 del 2017 ha chiarito in modo inequivocabile che, in caso di pagamento tramite bonifico bancario, il momento rilevante è quello dell’accredito effettivo sul conto corrente del beneficiario, la cosiddetta “data disponibile”, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
Pertanto, per le diverse modalità di pagamento, si applica quanto segue:
- Bonifico bancario o postale: rileva la data di accredito sul conto corrente del lavoratore, ovvero il giorno in cui la somma diventa effettivamente disponibile per operazioni di prelievo o disposizione.
- Assegno bancario o circolare: il pagamento si considera effettuato nel momento in cui il dipendente entra in possesso materiale del titolo.
- Strumenti di pagamento elettronico: rileva il momento dell’accredito sulla carta prepagata o sullo strumento elettronico utilizzato.
Questa precisazione assume particolare rilevanza considerando l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, introdotto dalla Legge n. 205/2017. (divieto di pagamento degli stipendi in contanti, in vigore in Italia dal 2018.)
La firma sulla busta paga non prova più il pagamento
Un’ulteriore novità introdotta dal comma 912 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
Questa disposizione ha modificato una prassi consolidata per cui il datore di lavoro richiedeva al lavoratore di firmare per ricevuta la busta paga, utilizzando tale firma come quietanza dell’avvenuto pagamento.
Pertanto, l’unica modalità che costituisce prova dell’avvenuto pagamento è la traccia lasciata dagli strumenti di pagamento previsti dalla legge (contabile bancaria del bonifico, matrice dell’assegno, mandato di pagamento presso sportello).
A tal proposito ricordiamo che tra gli strumenti che come Consulenti del lavoro possiamo mettere a disposizione delle nostre aziende clienti, rientra anche l’invio della busta paga tramite mail a ciascun lavoratore.
Pertanto potete fornirci gli indirizzi dei singoli dipendenti e noi mensilmente forniremo loro la propria singola busta paga, senza che il datore debba più consegnarla manualmente.
Il confronto con gli altri Paesi europei
Per contestualizzare il principio di cassa allargato italiano nel panorama europeo, è interessante analizzare come altri Paesi gestiscono la tassazione degli stipendi di fine anno.
- In Germania, secondo Codice Civile tedesco, lo stipendio deve essere pagato alla fine del mese di competenza o al primo giorno del mese successivo.
- Nella vicina Francia non esistono disposizioni specifiche equiparabili al principio di cassa allargato italiano: lo stipendio deve essere corrisposto entro la fine del mese di competenza.
- Nel Regno Unito le modalità specifiche sono definite nel contratto di lavoro individuale, ma generalmente lo stipendio corrisposto alla fine del mese di competenza.
- In Spagna: le modalità e i termini di pagamento sono definiti dai contratti collettivi e dai contratti individuali.
Pertanto la previsione normativa italiana che considera fiscalmente appartenenti all’anno precedente le somme corrisposte entro il 12 gennaio non trova corrispondenti diretti negli altri ordinamenti europei. Nella maggior parte dei Paesi, vige il principio di cassa puro, secondo cui il reddito è tassato nell’anno di effettiva percezione.
Mentre l’obbligo di tracciabilità introdotto in Italia dal 2018 è in linea con analoghe disposizioni adottate in altri Paesi europei per contrastare l’evasione fiscale e il lavoro sommerso.
Cosa può fare il Vostro Consulente del lavoro su questo tema
Il Consulente del Lavoro consente di evitare errori che potrebbero avere conseguenze fiscali, contributive e amministrative significative per i datori di lavoro e per i lavoratori.
Pertanto, per offrire il giusto supporto al datore di lavoro nella pianificazione dei pagamenti di dicembre, Vi ricordiamo di:
- tenere conto dei tempi tecnici di elaborazione e accredito;
- verificare che le modalità di pagamento siano correttamente documentate per fronteggiare eventuali verifiche ispettive;
- comunicare eventuali pagamenti posteriori al 12 gennaio 2026 per inserirli nella Certificazione unica dell’anno successivo.
Conclusioni
Il principio di cassa allargato, introdotto dal legislatore per evitare sfasamenti temporali tra il momento della tassazione e quello della deducibilità, rappresenta una deroga al principio generale di cassa che caratterizza l’imposizione sui redditi di lavoro dipendente.
Attraverso questa finzione giuridica, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano fiscalmente percepite nell’anno precedente, consentendo una corretta imputazione temporale dei redditi e dei costi.
Tuttavia, il mancato rispetto di questo termine può determinare conseguenze significative: alterazione del reddito complessivo dei lavoratori con possibile applicazione di aliquote IRPEF superiori, perdita di detrazioni e agevolazioni fiscali, mancata deducibilità dei costi per il datore di lavoro, errori nella Certificazione Unica con conseguenti sanzioni amministrative.
È necessario quindi affidarsi a professionisti competenti e aggiornati per garantire la piena conformità agli obblighi di legge, tutelare gli interessi sia dell’azienda che dei lavoratori, e permettere ai datori di concentrarsi serenamente sulla gestione e sullo sviluppo dell’attività imprenditoriale.
- domande Frequenti
Il principio di cassa allargato si applica ai redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR (stipendi, salari, mensilità aggiuntive) e ai redditi assimilati ex articolo 50 TUIR (compensi amministratori, co.co.co, borse di studio e assegni assimilati), mentre non si applica ai redditi di lavoro autonomo, per i quali vale il principio di cassa puro.
Lo stipendio di dicembre si considera fiscalmente appartenente all’anno precedente se viene pagato entro il 12 gennaio dell’anno successivo, in applicazione del principio di cassa allargato previsto dall’articolo 51 TUIR.
Se lo stipendio di dicembre viene pagato dopo il 12 gennaio, il reddito si considera percepito nell’anno successivo, con inclusione nella Certificazione Unica di quell’anno e possibili effetti su aliquote IRPEF, detrazioni e accesso a bonus per il lavoratore, oltre allo slittamento della deducibilità del costo per il datore di lavoro.
Non conta la data in cui l’azienda ordina il bonifico, ma il momento in cui il lavoratore ottiene l’effettiva disponibilità delle somme (la cosiddetta “data disponibile” di accredito sul conto corrente). E se l’accredito avviene dopo il 12 gennaio, il reddito slitta fiscalmente all’anno successivo.
Per ulteriori informazioni sul principio di cassa allargato o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.
