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Lavoro e caldo estremo: ordinanza 2025 in Emilia Romagna, quadro normativo e confronto con altre regioni

Lavoro e caldo estremo: ordinanza 2025 in Emilia Romagna, quadro normativo e confronto con altre regioni
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In queste settimane, l’Italia sta sperimentando l’ennesima e intensa ondata di caldo, con temperature che nella seconda metà di luglio 2025 hanno raggiunto e superato i 40°C in svariate regioni, in particolare al Sud, ma anche in alcune aree interne del Centro e del Nord. Ciò comporta rischi immediati per la salute pubblica e per la sicurezza dei lavoratori esposti, specie nei settori che prevedono attività outdoor o in ambienti privi di sufficiente climatizzazione.

Parallelamente, il Ministero della Salute ha emesso allerta di livello massimo (“bollino rosso”) in molte città italiane, confermando la gravità della situazione e la necessità di intervenire con misure straordinarie anche sui luoghi di lavoro.

Di fatt, in questo periodo, il rischio di colpi di calore per chi lavora all’aperto si eleva notevolmente, rendendo imprescindibile per aziende e datori di lavoro adottare tutte le misure possibili per prevenire danni gravi alla salute dei propri dipendenti

Il contesto normativo: l’Ordinanza Emilia-Romagna 2025

Con l’arrivo dell’estate 2025, la Regione Emilia-Romagna ha emanato l’Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025, un provvedimento per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Dal 2 luglio e fino al 15 settembre 2025 è disposto il divieto di lavorare nelle fasce orarie più critiche,  (ovvero dalle ore 12:30 alle 16:00) per tutti coloro che operano nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, nelle giornate e nelle aree che, secondo le mappe nazionali online, presentano un livello di rischio “ALTO” di esposizione al calore.

Questa misura si applica sia ai lavoratori dipendenti che autonomi e occasionali e ha come obiettivo prioritario la prevenzione di incidenti derivanti da colpi di calore e stress termico, che possono causare danni permanenti o, nei casi più gravi, esiti anche fatali.

L’ordinanza richiama come fonti legislative quali:

  • D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che impone la valutazione e la gestione di tutti i rischi, compreso quello climatico.
  • Art. 2087 Codice Civile, obbligando il datore di lavoro ad adottare tutte le misure idonee, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

L’ordinanza Emilia-Romagna 2025: struttura e obblighi

Dunque, con l’ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025, la Regione Emilia-Romagna stabilisce:

  • Divieto di lavoro all’aperto nelle fasce orarie considerate “a rischio estremo” (12:30–16:00), nelle giornate e aree in cui le mappe di www.worklimate.it segnalano rischio “ALTO”.
  • Settori coinvolti: cantieri edili e stradali, aziende agricole, attività di florovivaismo, lavori nei piazzali della logistica.
  • Applicabilità estesa a dipendenti, autonomi e occasionali.
  • Possibili sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce reato più grave.

Tale misura si configura come contingibile e urgente, ma con solide radici normative e giurisprudenziali, oltre che nella prassi recentissima della stessa regione.

È utile sottolineare infatti che la Regione Emilia-Romagna non è nuova a queste misure: anche nell’estate 2024 aveva emesso un’ordinanza simile (n.101 del 26 luglio 2024), introducendo il divieto di lavoro nelle ore più calde per numerosi comparti produttivi, come ben illustrato anche dal collega Luca Lodi in un articolo del 13 agosto 2024.  

La nuova ordinanza regionale del 2025 ricalca l’impianto precedente, con adattamenti dovuti all’acuirsi del fenomeno e all’aggiornamento delle linee guida tecniche.

Altre regioni italiane: ordinanze simili e fronti regolativi nazionali

L’Emilia-Romagna non è sola nell’adozione di questi strumenti. Di fronte all’intensificarsi delle ondate di calore, numerose altre regioni italiane hanno adottato nel 2025 ordinanze analoghe, con riferimenti simili al D. Lgs. 81/2008 e all’art.2087 c.c. e all’uso delle mappe Worklimate per individuare i livelli di rischio:

Regione

Numero ordinanza

Data

Periodo validità

Fasce orarie

Settori

Emilia-Romagna

n. 150 del 30/6/25

30 giugno

2/7-15/9/25

12:30-16:00

Edilizia, agricoltura, logistica

Lombardia

n. 348 del 1/7/25

1° luglio

2/7-15/9/25

12:30-16:00

Edilizia, cave, agricoltura

Toscana

Ord. 25/6/25

25 giugno

Fino al 31/8/25

12:30-16:00

Edilizia, cave, agricoltura

Puglia

n. 350 del 18/6/25

18 giugno

Fino al 31/8/25

12:30-16:00

Agricoltura, edilizia, cave

Anche Liguria, Lazio, Veneto, Campania, Sardegna, Piemonte, Sicilia, Calabria hanno emesso ordinanze regionali con misure di sospensione, rimodulazione oraria o restrizione delle attività outdoor in presenza di caldo estremo, calibrate sulle specifiche filiere produttive e sulle condizioni di rischio.

In generale le varie ordinanze presentano uniformità di individuazione dei settori target, delle fasce orarie protette e dei riferimenti normativi; va però evidenziato come la Lombardia e l’Emilia-Romagna estendano il periodo a rischio fino al 15 settembre mentre Toscana e Puglia fino al 31 agosto.

Questo mosaico normativo conferma una tendenza consolidata all’uniformità della tutela, con attenzioni peculiari dovute alle necessità locali. Si segnala che l’uscita contemporanea di queste ordinanze rappresenta una novità nella storia della sicurezza del lavoro in Italia.

Buone prassi per le aziende: DPI, orari di lavoro e aggiornamento DVR

Poiché l’art. 2087 c.c. stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure, dettate dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora.

La norma richiede, a prescindere da specifiche leggi tecniche, di realizzare la massima sicurezza “tecnologicamente fattibile” alla luce delle conoscenze e delle esperienze aziendali. L’obbligo è di fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per prevenire i rischi, senza limitarsi alle sole prescrizioni esplicite o alle prassi consolidate.

Tale responsabilità non è oggettiva ma richiede un’attenta e costante valutazione dei rischi reali connessi all’attività e all’ambiente lavorativo, comportando la necessità di aggiornare le misure preventive in presenza di nuovi rischi, come quelli derivanti dalle recenti ondate di calore.

Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno:

  • fornire DPI idonei (abbigliamento traspirante, cappelli, creme protettive, sistemi per la reidratazione);
  • rimodulare gli orari di lavoro evitando i turni esterni nelle fasce più calde e incentivando piuttosto la flessibilità di orario in entrata e uscita;
  • prevedere pause aggiuntive per la reidratazione e la permanenza in zone ombreggiate;
  • aggiornare tempestivamente il DVR inserendo una valutazione aggiornata del rischio da caldo e delle relative procedure di emergenza;
  • informare in modo capillare tutti i lavoratori circa i sintomi da stress termico e le modalità di segnalazione tempestiva di eventuali malesseri.

Queste misure, oltre a essere obbligatorie, rappresentano un’importante garanzia per la salute dei lavoratori e, di riflesso, per la continuità delle attività aziendali.

La Cassa Integrazione Guadagni per eventi meteo avversi nei settori esposti

E’ importante sottolineare che esiste la possibilità di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o alla Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo estremo. Settori come l’edilizia, il lapideo, l’escavazione e l’agricoltura possono usufruire di questa misura quando le condizioni climatiche estreme rendano rischiosa o impossibile la prosecuzione dell’attività.

Di seguito le condizioni principali:

  • Sussistenza di eventi meteorologici documentati (secondo quanto rilevato dalle mappe ufficiali e dai bollettini delle autorità preposte);
  • Relazione tecnica da parte dell’azienda con dettaglio delle situazioni che hanno comportato la sospensione forzata delle attività;
  • Invio all’INPS delle richieste seguendo le procedure codificate e con la possibilità, in ultima evoluzione normativa, che sia l’INPS stessa ad acquisire i bollettini meteo d’ufficio.

Il trattamento prevede fino all’80% della retribuzione persa, con un massimale prestabilito per i lavoratori aventi diritto, tra cui gli apprendisti, con almeno 90 giorni di anzianità. Questa possibilità si inserisce tra le tutele di maggiore rilievo nella gestione delle emergenze climatiche estive

Novità legislative luglio 2025: emendamento del Senato per la Cassa Integrazione straordinaria

Parallelamente alle ordinanze regionali, il 22 luglio 2025 la Commissione Industria del Senato ha approvato un importante emendamento che introduce nuove misure di integrazione salariale per fronteggiare le temperature elevate nei settori più esposti.

Tale emendamento inserito nel D.L. 92/2025, in corso di conversione, prevede che i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, possano accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, determinate da Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE) legati al caldo estremo, senza che tali periodi si contino nel limite massimo di durata di cinquantadue settimane nel biennio mobile.

Per queste richieste di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal D. Lgs. n. 148/2015, rappresentando un significativo alleggerimento degli oneri a carico delle imprese. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025, con monitoraggio INPS degli oneri conseguenti.

L’emendamento estende inoltre il trattamento di CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli) agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e saranno equiparate al lavoro per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, con un limite di spesa di 22,5 milioni di euro per il 2025.

Confronto con altri Paesi europei

Proseguendo con un’analisi del quadro normativo europeo in materia di tutela dal caldo eccessivo, si evidenzia come Paesi all’avanguardia, quali Francia e Spagna, abbiano adottato misure rigorose e articolate per la protezione dei lavoratori esposti a temperature estreme.

In Francia, il Plan Canicule, introdotto a partire dal 2003, costituisce un capofila europeo nella gestione del rischio termico, attivo al superamento dei 32°C di temperatura percepita, e prevede l’obbligo di climatizzazione degli spazi comuni in tutti i luoghi di lavoro e l’attivazione dei sistemi di télétravail (lavoro da remoto) per gli uffici sprovvisti di aria condizionata. Il modello francese si distingue inoltre per la tempestività nell’attivazione dei protocolli di emergenza e per la capillarità degli strumenti di allerta rivolti tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori stessi.

In Spagna, il Plan de Prevención de Ola de Calor, adottato già dal 2005, con particolare riferimento alle regioni del Sud come l’Andalusia, impone il divieto assoluto di svolgere attività lavorative all’aperto quando la temperatura reale supera i 38°C. Il rispetto di tali disposizioni è garantito da controlli effettuati a campione dall’Ispettorato del Lavoro, con la previsione di sanzioni amministrative molto severe, fino al 5% del fatturato aziendale, in caso di infrazione. Nel sistema spagnolo sono centrali anche i protocolli formativi per il riconoscimento e la prevenzione dei colpi di calore.

Pertanto, si osserva che le misure adottate da questi Paesi rafforzano il principio della prevenzione e rappresentano anche solide basi di riferimento per aggiornamenti e miglioramenti costanti delle prassi nazionali. La comparazione mostra come Francia e Spagna pongano particolare attenzione sia agli aspetti organizzativi (sospensione e rimodulazione degli orari, telelavoro, climatizzazione obbligatoria), sia all’efficacia delle sanzioni e dei controlli, offrendo alle aziende italiane stimoli virtuosi per l’adeguamento e l’innovazione dei propri sistemi di prevenzione contro lo stress termico.

Cosa può fare il Consulente del lavoro su questo tema

In definitiva, anche quest’anno l’attivazione di strumenti emergenziali come l’ordinanza dell’Emilia-Romagna, emessa in coerenza con quanto già avvenuto nel 2024 e simile a quanto disposto in altre regioni, richiede alle aziende di adeguarsi non solo formalmente, ma in modo sostanziale. Un Consulente del lavoro esperto è essenziale per:

  • Gestire la rimodulazione degli orari e delle mansioni;
  • Redigere procedure e policy interne, oltre che affiancare le imprese nella stesura della necessaria documentazione tecnica;
  • Supporto nella richiesta e gestione della Cassa Integrazione Guadagni per eventi meteo avversi, compresa la documentazione tecnica necessaria
  • Monitoraggio costante delle evoluzioni normative e delle nuove prassi interpretative a livello locale e nazionale

Aziende e lavoratori sono chiamati a rinnovare profondamente la loro cultura della prevenzione: come Studio di Consulenza del lavoro il nostro compito è accompagnarvi verso soluzioni sicure, aggiornate e in piena conformità alle nuove esigenze normative, contribuendo attivamente alla salvaguardia della salute, della produttività e della reputazione aziendale.

D’altronde, il valore aggiunto della consulenza professionale sta proprio nel proporre soluzioni personalizzate e integrate, in piena conformità con una normativa in costante evoluzione, mettendo sempre al centro la tutela di lavoratori, datori di lavoro e reputazione aziendale.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p., con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, se il fatto non costituisce reato più grave. In caso di infortunio, possono applicarsi sanzioni più severe previste dal D. Lgs. 81/2008.

Il divieto scatta quando le mappe di www.worklimate.it segnalano livello di rischio “ALTO” per la zona di interesse. È necessario consultare quotidianamente il portale per verificare le condizioni climatiche previste.

Per le sospensioni dovute a eventi climatici estremi nel periodo luglio-dicembre 2025, non si applica il contributo addizionale previsto dal D. Lgs. 148/2015, e i periodi non vengono conteggiati nel limite massimo delle 52 settimane. (Si paga il servizio di richiesta al Consulente del lavoro.)

I datori di lavoro devono fornire abbigliamento tecnico traspirante con protezione UV, copricapo con protezione nuca, occhiali con filtro UV 400, e garantire idratazione continua (minimo 500ml/ora) con acqua fresca a disposizione.

Sì, l’Ordinanza n. 150/2025 dell’Emilia-Romagna si applica a tutti i lavoratori, compresi dipendenti, autonomi e occasionali che operano nei settori interessati (edilizia, agricoltura, florovivaismo, logistica) durante le fasce orarie vietate.

Per ulteriori informazioni su Lavoro e caldo estremo in Emilia Romagna o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.