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Infortunio in itinere: guida agli adempimenti per le aziende

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L’infortunio in itinere rappresenta una particolare tipologia di evento dannoso che, pur non verificandosi all’interno dell’ambiente di lavoro in senso stretto, viene riconosciuto come meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Si tratta di una fattispecie che ha subìto un’evoluzione significativa nel tempo, sia dal punto di vista normativo sia sotto il profilo giurisprudenziale.

Attraverso questo articolo, analizzeremo in modo dettagliato la disciplina, i presupposti, gli adempimenti e le recenti novità in materia di infortunio in itinere.

La premessa: cos'è l'infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è definito come l’evento accidentale che colpisce un lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e il luogo di lavoro. Questa tipologia di infortunio comprende anche i tragitti tra due luoghi di lavoro, nel caso di rapporti plurimi, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia disponibile una mensa aziendale.

Il quadro normativo di riferimento

A dettare la normativa specifica per la tutela di questa tipologia di infortuni ci pensa la legge 17 maggio 1999 n. 144, che ha delegato il Governo (art. 55 lett. U). Tale delega ha trovato attuazione con l’emanazione dell’art. 12 del D.lgs. 38/2000, che ha integrato il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124).

Nello specifico, l’art. 12 del D.lgs. 38/2000 prevede che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti“.

D’altra parte, il quadro normativo ha subito un’evoluzione significativa nel corso degli anni, con progressivi ampliamenti dell’ambito di tutela, come testimoniano le circolari INAIL e le pronunce giurisprudenziali, che hanno contribuito a definire in modo sempre più preciso i contorni di questo istituto.

Il normale percorso e il nesso causale

Elemento fondamentale per il riconoscimento dell’infortunio in itinere è l’esistenza di un nesso cronologico e topografico tra evento, percorso e lavoro. La normativa prende in considerazione il normale percorso compiuto dal lavoratore, intendendo con ciò quello più breve e diretto, normalmente o abitualmente compiuto dallo stesso.

Questo presupposto è essenziale affinché si possa configurare un collegamento funzionale tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’infortunio in itinere viene indennizzato se viene accertata la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.

Pertanto, se il lavoratore decide di seguire un percorso diverso da quello abituale, più lungo o più rischioso, senza che sussistano valide ragioni, l’eventuale infortunio potrebbe non essere riconosciuto come indennizzabile. In tal caso, infatti, verrebbe a mancare il necessario collegamento funzionale con l’attività lavorativa.

L'utilizzo del mezzo di trasporto privato

L’art. 12 del D.lgs. 38/2000 chiarisce che per gli infortuni in itinere l’INAIL estende la sua tutela anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Il mezzo di trasporto privato è considerato “necessitato” quando:

  • Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici;
  • Gli orari dei mezzi pubblici sono incompatibili con quelli di lavoro;
  • Tempi di attesa e di trasporto che prolungano eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione.

È importante precisare che, in assenza di queste condizioni, l’utilizzo del mezzo privato potrebbe configurare un “rischio elettivo”, cioè un rischio volontariamente assunto e non strettamente correlato all’attività lavorativa.

Restano esclusi infortuni cagionati da abuso di alcolici e psicofarmaci, o dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.

Le eccezioni ammesse

Non tutte le deviazioni o interruzioni del normale percorso casa-lavoro escludono la tutela assicurativa. Nei seguenti casi si intendono necessitate:

  • Cause di forza maggiore (come condizioni meteo avverse, lavori stradali, incidenti che bloccano la circolazione)
  • Esigenze essenziali ed improrogabili (come il rifornimento di carburante)
  • Adempimento di obblighi penalmente rilevanti (come prestare soccorso)

I genitori beneficiano di un’interpretazione estensiva dell’infortunio in itinere qualora deviino dal percorso abituale per accompagnare i figli a scuola. L’INAIL valuta la legittimità della deviazione considerando:

  • L’età del minore (prioritario sotto i 14 anni);
  • L’assenza di alternative praticabili (es. trasporto scolastico);
  • La ragionevolezza del tempo aggiuntivo impiegato.

La giurisprudenza (Cass. n. 15432/2023) ha ribadito che tali deviazioni rientrano nei “doveri inderogabili di cura familiare”, costituzionalmente tutelati. Tuttavia, il lavoratore deve comunque attestare l’impossibilità di organizzare diversamente gli spostamenti.

Termini e modalità della denuncia

In caso di infortunio in itinere, il datore di lavoro è tenuto a presentare denuncia all’INAIL entro termini ben precisi. Dal 2016, la denuncia deve essere fatta telematicamente sul portale dell’INAIL entro 48 ore dalla data dell’infortunio. 

I termini si riducono a 24 ore qualora l’infortunato perdesse la vita nell’incidente, oppure l’incidente mettesse in serio pericolo la sua sopravvivenza.

Per denunciare l’infortunio, il datore di lavoro deve disporre di un certificato medico, o del numero seriale dello stesso, dove vengono indicate la natura del problema di salute e la prognosi. Il certificato viene generalmente inviato direttamente dal personale medico per via telematica, ma può capitare che sia consegnato a mano dopo la visita in formato cartaceo. In quest’ultimo caso, il lavoratore deve attivarsi per far pervenire la copia all’azienda.

Il questionario INAIL e la verifica delle informazioni

Successivamente alla denuncia, l’INAIL invia sia al datore di lavoro che al lavoratore un questionario dettagliato che è fondamentale compilare con informazioni precise e veritiere.

Questo strumento serve a verificare la coincidenza delle versioni fornite e a determinare il nesso causale tra l’evento e l’attività lavorativa e, di conseguenza, il diritto all’indennizzo.

In questa fase, il Consulente del lavoro può svolgere un ruolo decisivo nel supportare l’azienda nella compilazione corretta e completa del questionario.

L'obbligo di visita medica per l'infortunio oltre i 60 giorni

Nel caso in cui l’assenza per infortunio superi i 60 giorni continuativi, emerge un ulteriore obbligo normativo. L’art. 41 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) prevede l’obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni complessivi. La visita è finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione specifica.

Questa disposizione ha lo scopo di tutelare sia il lavoratore che l’azienda, garantendo che il dipendente rientri al lavoro solo quando le sue condizioni psicofisiche siano compatibili con lo svolgimento in sicurezza delle mansioni assegnate. Infatti, un periodo di assenza così prolungato potrebbe comportare modifiche delle condizioni di salute tali da compromettere l’idoneità lavorativa.

Inoltre, il lavoratore non può sottrarsi all’obbligo di sottoporsi alla visita medica, come chiarito in diverse occasioni dagli esperti del settore. La visita, infatti, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro.

Novità giurisprudenziali e amministrative

Con la recente Sentenza della Cassazione n. 28429 del 05.11.2024 è stato stabilito che va considerato “in itinere” l’infortunio occorso al dipendente che, durante l’orario lavorativo, fa spostamenti per conto dell’azienda, seppur con mezzi propri. La Corte ha specificato che il tempo utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria quando lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione.

In particolare, sussiste un carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Questa sentenza amplia ulteriormente il concetto di infortunio in itinere, ricomprendendo anche gli spostamenti effettuati durante l’orario di lavoro per esigenze lavorative.

Durata della tutela INAIL

L’INAIL garantisce prestazioni economiche per inabilità temporanea senza limite di durata, assicurando al lavoratore una copertura continuativa fino al completo recupero o alla stabilizzazione delle condizioni di salute. Le indennità sono calcolate in base alla retribuzione giornaliera e seguono queste aliquote:

  • 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità;
  • 75% della retribuzione dal 91° giorno in poi.

Tuttavia, la conservazione del posto di lavoro è regolata dai contratti collettivi nazionali (CCNL), che generalmente prevedono un limite massimo di 180 giorni di assenza continuativa, salvo diverse disposizioni aziendali o normative.

In caso di danno permanente, sono previsti inoltre:

  • Un indennizzo in capitale per invalidità tra il 6% e il 15%.
  • Una rendita periodica per menomazioni superiori al 16%, calcolata secondo le tabelle ministeriali.

Confronto con altri Paesi

Molti Paesi europei avanzati, come Germania e Francia, disciplinano la tutela degli infortuni in itinere in modo simile a quello italiano ma con alcune differenze:

In Germania, gli incidenti durante il tragitto casa-lavoro sono coperti dall’assicurazione obbligatoria solo se avvengono lungo percorsi prestabiliti senza deviazioni personali.

In Francia, la copertura include anche eventuali soste necessarie lungo il percorso (ad esempio per motivi familiari), ma con criteri più restrittivi rispetto all’Italia.

Questi confronti evidenziano come la normativa italiana sia tra le più inclusive nell’ambito della tutela degli infortuni in itinere.

Conclusioni operative: cosa può fare il Consulente del lavoro

Il Consulente del lavoro assiste le aziende nella gestione degli infortuni, garantendo tempestività e precisione negli adempimenti.

Dalla denuncia all’INAIL entro 48 ore, per preservare i diritti del lavoratore e tutelare l’azienda da contestazioni, al supporto per la compilazione dei questionari.

Inoltre il Consulente vi può assistere anche nella pianificazione delle visite mediche per assenze superiori a 60 giorni, e assicurare la conformità normativa.

Da ultimo, offre consulenza preventiva per la definizione di protocolli interni, formazione mirata, investimenti in prevenzione, riducendo rischi e contenziosi.

Il Consulente del lavoro si conferma un partner strategico trasformando obblighi normativi in opportunità di miglioramento organizzativo.

Se hai bisogno di supporto nella gestione degli infortuni, contatta il nostro Studio per una consulenza su misura.

L’INAIL considera tutelata la deviazione se è ragionevole, necessaria e non evitabile, soprattutto per minori sotto i 14 anni, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. n. 15432/2023).

È considerato “in itinere” se lo spostamento, anche con mezzi propri, è funzionale alla prestazione lavorativa, come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 28429/2024).

La denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro all’INAIL entro 48 ore dall’infortunio (24 ore in caso di morte o pericolo grave) e disporre del certificato medico, seguendo le modalità telematiche previste dal 2016

È obbligatoria una visita medica per verificare l’idoneità alla mansione specifica, come previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008.

Il rischio elettivo, ovvero un comportamento volontario e non necessitato del lavoratore che esula dall’attività lavorativa, esclude la tutela INAIL per l’infortunio, interrompendo il nesso causale con il lavoro.

Per ulteriori informazioni sull’infortunio in itinere o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.