Vai al contenuto
Home » Lavori usuranti: comunicazione per i datori di lavoro e per i lavoratori

Lavori usuranti: comunicazione per i datori di lavoro e per i lavoratori

Lavori usuranti: comunicazione per i datori di lavoro e per i lavoratori
Condividi questo articolo

La tematica dei lavori usuranti rappresenta un tema di fondamentale importanza nel panorama giuslavoristico italiano, coinvolgendo sia datori di lavoro che dipendenti in un sistema di tutele ed obblighi specifici. Il legislatore ha previsto, per determinate categorie di lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, riconoscendo l’impatto che
tali mansioni possono avere sulla salute e sulla qualità della vita.
Parallelamente, sono stati introdotti obblighi specifici per i datori di lavoro, finalizzati al monitoraggio costante delle attività usuranti svolte dai propri dipendenti.
A tal proposito, vediamo in questo articolo gli aspetti normativi, procedurali e operativi relativi alla comunicazione obbligatoria per i lavori usuranti, con particolare riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025 relativa alle attività svolte nel corso del 2024.

Fonti normative e contesto

Anzitutto, è importante comprendere l’evoluzione normativa che ha portato all’attuale disciplina sui lavori usuranti. 

Il Decreto Legislativo che ha introdotto per la prima volta il concetto di “attività particolarmente usuranti” è il n. 374/1993.

Successivamente, il Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999 ha fornito un elenco dettagliato delle mansioni considerate faticose e pesanti.

Tuttavia, il quadro normativo attuale è principalmente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 67/2011, che ha ridefinito in modo organico la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività usuranti. Questo decreto ha inoltre introdotto specifici obblighi comunicativi a carico dei datori di lavoro, dettagliati ulteriormente dal Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 (modificato dal D.M. 20 settembre 2017).

La ratio della normativa è duplice: da un lato garantire ai lavoratori impegnati in attività gravose il diritto a un pensionamento anticipato; dall’altro istituire un sistema efficace di monitoraggio delle attività svolte attraverso comunicazioni annuali obbligatorie.

Ambito di applicazione

La normativa sui lavori usuranti si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del pubblico impiego, impegnati nelle specifiche mansioni previste dalla legge. È importante sottolineare che non tutti i lavori gravosi sono automaticamente considerati usuranti.
Il legislatore ha operato una distinzione precisa, individuando specifiche categorie che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina.
In particolare, l’articolo 1 comma 1 del D.lgs. 67/2011 identifica quattro macro-categorie beneficiarie:

  • Mansioni particolarmente usuranti ex art. 2 D.M. 19 maggio 1999;
  • Lavoro notturno;
  • Lavorazioni a catena;
  • Conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (capienza minima nove posti).

Obbligo di comunicazione e come adempiervi

L’articolo 5 del D.lgs. 67/2011 prevede espressamente l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare annualmente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e agli enti previdenziali competenti i periodi nei quali i propri dipendenti hanno svolto attività usuranti nell’anno precedente.

Questo adempimento permette un monitoraggio costante delle attività usuranti a livello nazionale e fornisce ai lavoratori elementi probatori indispensabili per accedere ai benefici pensionistici previsti dalla legge.

Sono tenuti all’adempimento tutti i datori di lavoro, inclusi gli enti pubblici, che impiegano lavoratori in attività considerate usuranti secondo la definizione normativa. 

In caso di lavoratori somministrati, l’onere della comunicazione ricade sull’impresa utilizzatrice, non sull’agenzia di somministrazione.

Tempistiche e modalità di invio

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono state svolte le attività usuranti. Pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2025 sarà necessario comunicare le attività svolte nel corso dell’anno solare 2024.
La procedura avviene tramite la compilazione telematica del modello LAV_US, disponibile sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Per accedere al sistema è necessario disporre delle credenziali digitali SPID o CIE.

Il modello LAV_US si compone di tre sezioni principali:

  • Sezione Datore di lavoro (dati aziendali);
  • Elenco unità produttive con indicazione dei lavoratori coinvolti e periodi svolti;
  • Sezione dati invio (compilata automaticamente dal sistema).

Invio tramite intermediari abilitati

Qualora il datore preferisca delegare l’adempimento ad intermediari abilitati, è possibile affidarsi a professionisti specializzati come i Consulenti del Lavoro o associazioni datoriali autorizzate.
L’intermediario deve accreditarsi al sistema sul sito del Ministero del Lavoro, seguendo le istruzioni operative disponibili online. Una volta accreditato, può accedere al sistema, compilare il modello LAV_US e procedere all’invio entro la scadenza prevista.

Esempi di categorie di lavori usuranti

Il Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999, richiamato dal D.lgs. 67/2011, fornisce un elenco dettagliato delle attività considerate particolarmente usuranti, tenendo conto dell’impatto fisico e psicologico che determinati lavori possono avere sulla salute dei lavoratori:

  • Lavori in galleria, cava o miniera
  • Lavori ad alte temperature
  • Lavori in cassoni ad aria compressa
  • Lavori svolti dai palombari
  • Lavorazione del vetro cavo
  • Lavori espletati in spazi ristretti
  • Lavori di asportazione dell’amianto
  • Conducenti di veicoli per il trasporto pubblico

Specificità lavoro notturno

In particolare il lavoro notturno è considerato usurante quando svolto:

  • Per almeno sei ore giornaliere per almeno 64 giorni annui (lavoro notturno a turni);
  • Per almeno tre ore giornaliere durante l’intero anno lavorativo (lavoro notturno ordinario).

Specificità lavoro a catena

Sono invece considerati lavori a catena quelli caratterizzati da ritmi determinati da misurazioni dei tempi produttivi con mansioni ripetitive organizzate in sequenze continue.
Sono espressamente esclusi da questa categoria gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee e al controllo qualità.

Benefici pensionistici per i lavori usuranti

Il legislatore con il D.lgs. 67/2011 ha previsto vantaggi concreti per i lavoratori impiegati in mansioni usuranti, i quali possono accedere anticipatamente alla pensione rispetto ai requisiti ordinari previsti dalla legge Fornero.
Per usufruire dei benefici pensionistici occorre aver svolto mansioni usuranti:

  • Per almeno sette anni negli ultimi dieci anni lavorativi oppure;
  • Per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

L’accesso anticipato avviene tramite domanda diretta all’INPS corredata dalla documentazione attestante lo svolgimento delle mansioni usuranti negli anni richiesti dalla legge

Sanzioni per mancata comunicazione

Occorre evidenziare che la mancata comunicazione annuale comporta sanzioni amministrative comprese tra 500 e 1.500 euro. La stessa sanzione si applica anche all’omessa comunicazione relativa ai processi produttivi “a catena”, che deve essere effettuata entro trenta giorni dall’inizio delle attività stesse.

Per quanto riguarda invece la tardiva comunicazione, secondo la circolare ministeriale n. 22/2011, non è sanzionabile, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso.

L’attività ispettiva sul rispetto degli obblighi è affidata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che può effettuare verifiche presso le aziende interessate ed eventualmente contestare le violazioni riscontrate.

In conclusione

Appare evidente come la corretta gestione degli adempimenti relativi ai lavori usuranti rappresenti non solo un obbligo normativo ma anche un’opportunità strategica per le aziende attente al benessere dei propri dipendenti ed alla responsabilità sociale d’impresa.
A tal proposito il Consulente del Lavoro riveste un ruolo fondamentale:

  • Supporta nell’identificazione delle mansioni soggette alla normativa;
  • Assiste nella compilazione ed invio tempestivo della comunicazione annuale (modello LAV_US);
  • Fornisce consulenza mirata sui benefici pensionistici disponibili per i lavoratori coinvolti;
  • Garantisce assistenza qualificata durante eventuali controlli ispettivi.

Affidarsi ad un professionista qualificato significa investire nella sicurezza aziendale prevenendo rischi sanzionatori e valorizzando al massimo il capitale umano aziendale.

La comunicazione annuale deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente alle attività svolte nell’anno precedente (art. 5 D.Lgs. 67/2011).

Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano lavoratori in attività classificate come usuranti devono effettuare la comunicazione annuale. In caso di lavoro somministrato, l’obbligo ricade sull’impresa utilizzatrice.

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro (art. 5 D.Lgs. 67/2011). La tardiva comunicazione non è invece sanzionabile (Circolare Ministeriale n.22/2011).

Sì, il datore di lavoro può affidare la comunicazione annuale a intermediari abilitati, come Consulenti del Lavoro o associazioni datoriali autorizzate, previa delega specifica.

Per ulteriori informazioni sui lavori usuranti o se cerchi un Consulente del Lavoro contatta lo Studio Borsi e compila il form sottostante.